Statuto della Fondazione Milano per la Scala

Nello statuto di Milano per la Scala trovate lo scopo istituzionale e le norme che regolano l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione.

Approvato con decreto della regione Lombardia n. 586 del 23 gennaio 2017

1. DENOMINAZIONE

E’ costituita la Fondazione "MILANO PER LA SCALA Fondazione di diritto privato.".


2. SEDE

La Fondazione ha sede in Milano, inizialmente all'indirizzo determinato in atto costitutivo e poi determinato, in caso di modifica, dal Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento della sede sociale avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso Regione Lombardia alla quale andrà trasmesso estratto autentico della relativa delibera. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.


3. SCOPO

La Fondazione ha per scopo quello di promuovere e favorire iniziative volte, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano. La Fondazione potrà svolgere ogni attività idonea al conseguimento del suo scopo senza limitazioni di sorta, sia direttamente, sia per il tramite di Comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenuti dalla Fondazione, sia in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati, sia concorrendo al patrimonio della Fondazione "Teatro alla Scala" a sensi e ai fini dell'art. 3.3 dello statuto di tale Fondazione. Lo scopo della Fondazione si realizza anche attraverso concessione di contributi, premi, sovvenzioni, borse di studio e organizzazione di manifestazioni, purché preordinate al suo conseguimento. La Fondazione non ha scopo di lucro.


4. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo; b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio; c) da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge; d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.


5. MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone: a) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo; b) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 4; c) delle somme pervenute alla Fondazione da terzi a qualsiasi titolo, non destinate a patrimonio; d) dei contributi dei Sostenitori e degli Aderenti nonché di eventuali contribuzioni dei Benemeriti; e) dei proventi delle attività svolte dalla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo; f) delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.


6. FONDATORI

Sono Fondatori le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione. Ai Fondatori che rivestano la qualifica di Sostenitori Ordinari o di Sostenitori appartenenti all'Albo d'Oro, competono le prerogative previste per tali categorie.


7. BENEMERITI

Sono Benemeriti le persone ed enti che, per importanza delle loro elargizioni o dell'attività svolta nell'interesse della Fondazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione. Ai Benemeriti che rivestano la qualifica di Sostenitori Ordinari o di Sostenitori appartenenti all'Albo d'Oro, competono le prerogative previste per tali categorie.


8. SOSTENITORI ORDINARI E APPARTENENTI ALL'ALBO D'ORO

Sono Sostenitori Ordinari le persone ed enti che, a loro richiesta, sostengono l'attività della Fondazione per il conseguimento del suo scopo con una contribuzione annua determinata, nella misura minima, dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno per tale categoria di Sostenitori. Sono Sostenitori appartenenti all'Albo d'Oro le persone ed enti che, a loro richiesta, sostengono l'attività della fondazione per il conseguimento del suo scopo con una contribuzione annua determinata, nella misura minima, dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno per tale categoria di Sostenitori. Il Consiglio di Amministrazione, all'interno delle due categorie di Sostenitori, può istituirne altre differenziate fra loro nei requisiti soggettivi di appartenenza e nella misura della contribuzione annua. La qualifica di Sostenitore si perde automaticamente per effetto del mancato versamento per più di un anno della contribuzione stabilita.


9. ADERENTI

Sono Aderenti le persone ed enti che, esprimendo l'adesione agli scopi della Fondazione col versamento di una contribuzione annua periodicamente determinata nella misura minima dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può istituire diverse categorie di Aderenti, differenziate fra loro nei requisiti soggettivi di appartenenza e/o nella misura minima della contribuzione annua. La qualifica di Aderente si perde automaticamente per effetto del mancato versamento per più di un anno della contribuzione stabilita.


10. ORGANI

Sono organi della Fondazione: - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - l’Assemblea dei Sostenitori, dei Benemeriti e degli Aderenti.


11. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, da un minimo di dieci a un massimo di quindici, nominati come segue: a - un membro è di diritto il Sovrintendente al Teatro alla Scala per la durata del suo incarico; b - cinque membri, sono nominati dai Sostenitori Appartenenti all'Albo d'Oro nei termini e secondo le modalità previsti dal successivo articolo 15; c - quattro membri sono nominati dai Sostenitori Ordinari nei termini e secondo le modalità previsti dal successivo articolo 15; d - il consiglio così formato, tenuto conto delle esigenze di funzionamento della Fondazione, ha facoltà di determinare via via l'eventuale maggior numero di consiglieri e di procedere alle conseguenti nomine per cooptazione con delibera assunta a maggioranza, fermo il rispetto del limite massimo di quindici componenti. In sede di cooptazione ogni consigliere potrà votare tanti candidati quanti sono i consiglieri da nominare; saranno nominati i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di una candidatura unica, varrà il voto favorevole della maggioranza del Consiglio regolarmente costituito. I Consiglieri resteranno in carica sino alla redazione e approvazione del bilancio del quinto anno successivo a quello in cui sono stati nominati. I Consiglieri cooptati scadono alla scadenza del Consiglio che li ha nominati. Il Sovrintendente del Teatro alla Scala resta in carica sinché non sia stato sostituito in tale incarico. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I consiglieri cessati nel periodo di carica, possono essere sostituiti, per il restante periodo, con cooptazione da parte del consiglio.


12. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio: a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi; b) redige ed approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio dell'esercizio e la relazione annuale sulle attività svolte; approva il preventivo per l'esercizio successivo entro il 30 novembre di ogni anno; c) nomina il Presidente, uno o più Vice Presidenti dei quali uno vicario; stabilisce gli eventuali regolamenti per le varie categorie di partecipanti alla Fondazione; d) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari; e) amministra il patrimonio della Fondazione; f) predispone i regolamenti per le particolari iniziative della Fondazione; g) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico, in conformità alle norme di diritto privato, con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge; h) nomina, se del caso, il Segretario Generale ed il Tesoriere della Fondazione e ne determina compiti e funzioni, nonché il trattamento giuridico ed economico con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge; i) istituisce commissioni e comitati per attività particolari della Fondazione, designandone i componenti e stabilendone i regolamenti con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge; l) entro il 31 marzo dell'anno nel quale il Consiglio di Amministrazione deve essere rinnovato, il Consiglio in carica sollecita le nomine dei nuovi consiglieri e comunica tempestivamente a tutti i Sostenitori le modalità per la votazione; m) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge; n) determina, ai sensi dell'art. 11 lettera d), il numero dei suoi componenti e provvede alle eventuali conseguenti nomine. Il Consiglio, fatti salvi i poteri di legge e quelli di cui ai punto a, b, c, m, n, può delegare gli altri poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge; inoltre può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti. Il Consiglio può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente d'onore.


13. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione, con qualsiasi mezzo che dia prova della ricezione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima con le medesime modalità. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e delibera validamente quando siano presenti più di un terzo dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione, se nominato; altrimenti, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Presidente Onorario se nominato.


14. PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione, è nominato dal Consiglio fra i suoi membri. Il Presidente mantiene tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del suo mandato consiliare ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e categorie di atti e nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Vice Presidente vicario, se nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.


15. MODALITA' DI VOTO PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è attribuita ai Sostenitori Ordinari e ai Sostenitori appartenenti all'Albo d'Oro ed avviene sulla base di liste. Almeno cinque Sostenitori Appartenenti all'Albo d'Oro presentano, entro il 30 aprile dell'anno di rinnovo del Consiglio, una scheda contenente il nome di cinque candidati proposti. Almeno dieci Sostenitori Ordinari presentano, entro il 30 aprile dell'anno di rinnovo del Consiglio, una scheda contenente il nome di quattro candidati proposti. Le schede devono pervenire alla segreteria della Fondazione entro il termine indicato al comma precedente e vengono inviate entro il 10 maggio successivo dalla segreteria: - quelle presentate dai Sostenitori appartenenti all'Albo d'Oro ai Sostenitori Appartenenti all'Albo d'Oro; - quelle presentate dai Sostenitori Ordinari ai Sostenitori Ordinari. Ciascun Sostenitore vota una sola lista e appone a fianco dei candidati nella lista una o più preferenze. Le schede devono essere consegnate alla segreteria della Fondazione o inviate a mezzo posta alla stessa entro il 31 maggio successivo. Le schede pervenute dopo tale data sono considerate irricevibili. Risultano eletti: - nella lista presentata dai Sostenitori Appartenenti all'Albo d'Oro che ha ottenuto il maggior numero di voti, i quattro nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, e il nominativo che, nella lista seconda classificata, ha ottenuto il maggior numero di preferenze; - nella lista presentata dai Sostenitori Ordinari che ha ottenuto il maggior numero di voti, i tre nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, e il nominativo che, nella lista seconda classificata, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze verrà eletto il candidato più giovane d'età. Nel caso, in una delle categorie di Sostenitori, venisse presentata una sola lista, risultano eletti tutti i nominativi indicati in tale lista. Nel caso nessuna lista venisse presentata dai Sostenitori appartenenti all'Albo d'Oro e/o dai Sostenitori ordinari, la nomina dei nuovi consiglieri non designati come indicato ai precedenti commi viene fatta dal Consiglio di Amministrazione in scadenza con propria delibera a maggioranza da assumersi nel corso della riunione indetta per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica.


16. ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI, DEI BENEMERITI E DEGLI ADERENTI

L'Assemblea: - prende atto del bilancio dell'esercizio e della relazione annuale sull'attività svolta e sulle prospettive per l'anno seguente presentata dal Consiglio di Amministrazione; - nomina la Società di revisione di cui all'art. 18; - può nominare, su proposta del Consiglio, un Presidente Onorario. Hanno diritto di intervento e di voto i Benemeriti e gli Aderenti, nonché i Sostenitori Ordinari e i Sostenitori Appartenenti all'Albo d'Oro in regola con il rispettivo contributo annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione.


17. CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si raduna almeno annualmente ed è convocata dal Presidente della Fondazione su delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero quando gliene sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli aventi diritto di voto di cui all'art. 14 comma 2. Gli aventi diritto al voto possono intervenire, in proprio o per delega conferita ad altro avente diritto di uguale categoria, con un massimo di due deleghe. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno un decimo degli aventi diritto al voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega. Qualora il Consiglio di amministrazione decida di promuovere un voto per corrispondenza, quest’ultimo sarà espresso su schede all'uopo predisposte dal Consiglio di Amministrazione inviate ai legittimati al voto e da questi restituite alla Fondazione nei termini e secondo le istruzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Delle adunanze dell'Assemblea e delle deliberazioni assunte ai sensi del precedente comma si redige verbale, a cura del Presidente e del segretario, da trascriversi nel libro dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea.


18. REVISIONE

Il Bilancio e la contabilità della Fondazione sono controllati da una società di revisione designata dall'assemblea, con incarico quinquennale, fra le società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, di cui all'art. 2 della legge 7 giugno 1974 n. 216.


19. GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche di Consigliere, Presidente e Vice Presidente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica.


20. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


21. SCIOGLIMENTO

Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione si estingue. I beni che restano dopo eseguita la liquidazione saranno devoluti in conformità a deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che potrà essere scelto fra i suoi membri.


22. NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni.
f) Giuseppe Faina
f) Francesca Gasparro